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Cpr in Albania e Ong, i migranti al centro della campagna referendaria

Cpr in Albania e Ong, i migranti al centro della campagna referendaria

Roma, 21 feb. (askanews) – Il Parlamento italiano è in attesa che arrivi all’esame il disegno di legge migranti con l’annunciato “blocco navale”. Un provvedimento che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe entrare in vigore a giugno insieme al nuovo Patto europeo sulle migrazioni e l’asilo e fare decollare il progetto dei centri in Albania, sostanzialmente fermi fin dalla loro realizzazione.

Intanto però il tema dei migranti è al centro della campagna per il referendum sulla giustizia con il fronte del sì che utilizza due sentenze come simboli (negativi) per affermare la necessità di confermare la riforma. La stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni – facendo riferimento ai due casi – ha accusato le toghe “politicizzate” di “continuare ad ostacolare” il governo. Ma al di là della campagna referendaria, vediamo quali sono i fatti.

Il primo caso riguarda la Ong Sea Watch: il tribunale di Palermo ha stabilito un risarcimento di 76mila euro di danni da pagare per il sequestro della nave con cui Carola Rackete forzò il blocco della Guardia di finanza a Lampedusa. Nel secondo il tribunale civile di Roma ha decretato il rientro di un migrante in Italia dal centro di Gjader in Albania con la condanna per lo Stato a pagare 700 euro di risarcimento. Nei due casi, pur differenti, ciò che emerge, secondo i legali, è che l’esito sarebbe stato diverso se si fossero osservate le regole di “buona amministrazione” e non ci fosse stato un cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa che hanno inciso su diritti fondamentali “convenzionalmente e costituzionalmente tutelati”.

Il caso della Sea Watch risale al 2019 (Salvini ministro dell’Interno nel governo Conte I) quando la capitana della nave della Ong aveva ritenuto di forzare il blocco imposto dalle autorità per poter sbarcare migranti salvati in mare e nel farlo aveva urtato una imbarcazione della Guardia di finanza. Era stata quindi arrestata ma alla fine del percorso giudiziario assolta e il procedimento archiviato. A quel punto l’Ong aveva chiesto all’amministrazione il dissequestro della nave “atteso che il sequestro doveva ritenersi ex lege divenuto inefficace”, non ottenendolo.

“Stiamo parlando di un fermo che è stato dichiarato illegittimo, con una organizzazione che ha sostenuto spese ingenti che non avrebbe sostenuto se la pubblica amministrazione avesse agito correttamente”, fa notare l’avvocato dell’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) Giulia Crescini, la quale evidenzia come la sentenza del tribunale di Palermo rappresenti “la prima sentenza di risarcimento del danno da parte di una nave che fa soccorso in mare. Una cosa molto significativa”, sottolinea riferendosi alle norme varate dal governo per ostacolare l’attività delle Ong del mare. E “non sorprende” che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi abbia già annunciato che l’amministrazione impugnerà.

Il tribunale, si legge nella sentenza, ha condannato quindi la “prefettura di Agrigento, il ministero dell’Interno, il ministero delle Infrastrutture, il ministero dell’Economia…al pagamento in favore di Sea Watch…della complessiva somma di euro 76.181,62, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale dalla data dell’illecito (ottobre 2019) ad oggi” e al “pagamento delle spese di giudizio oltre le spese generali”.

“Una pronuncia che condanna una pubblica amministrazione a un risarcimento è in qualche modo più importante di una pronuncia che dichiara solo l’illegittimità di un fermo” perché, spiega l’avvocato, chiama in causa una “forte stigmatizzazione dell’attività ritenuta illegittima da parte della amministrazione pubblica”. Ci possono cioè essere “mille ragioni che possono aver portato la pubblica amministrazione a fare un’azione illegittima” ma “in un caso di risarcimento del danno ci deve essere la prova dell’elemento soggettivo cioè del fatto che la pubblica amministrazione avrebbe potuto e dovuto operare in maniera diversa”. Cosa che il tribunale di Palermo ha fatto. “C’è un accertamento molto specifico delle componenti del risarcimento del danno: la condotta illegittima e in questo caso c’era un precedente provvedimento, l’elemento soggettivo e quindi la richiedibilità di un comportamento doveroso e poi la quantificazione e la prova del danno”, puntualizza.

Nel caso del migrante riportato in Italia dal centro di Gjader, secondo Crescini “si tratta di un cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa che è andata oltre i limiti previsti dalla legge 241 e che è andata a ledere il diritto all’unità familiare e altri diritti fondamentali”. Peraltro con la decisione di un risarcimento estremamente inferiore rispetto a quanto chiesto (700 euro su 5mila).

La vicenda riguarda un uomo algerino da 19 anni in Italia senza regolare permesso di soggiorno e con precedenti condanne, padre di due figli minori, avuti con una cittadina italiana. Sottoposto a decreto di espulsione, era stato trasferito nel Cpr di Gradisca d’Isonzo, in Friuli Venezia Giulia in attesa di essere rimpatriato dopo che il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento. La sera del 10 aprile 2025, intorno alle 20, l’uomo è stato trasferito dal Cpr di Gradisca d’Isonzo al Cpr di Gjader, senza essere informato sulla destinazione, se non con la “generica indicazione” che sarebbe stato condotto presso il Cpr di Brindisi. Nel testo della sentenza si riporta un messaggio inviato in quei giorni dalla compagna: “Gli è stato comunicato che sarebbe stato trasferito al Cpr di Brindisi. Quando ci siamo sentiti telefonicamente, alle 4 di notte, si trovava già a Foggia. Mi ha detto che appena arrivato a Brindisi mi avrebbe chiamata. Da quel momento non ho avuto più notizie per due giorni. Alla fine mi ha contattata, ma dall’Albania…”.

Nella sentenza il giudice cita l’articolo 3 della Convenzione di New York del 1989 secondo cui è “preminente” “l’interesse superiore del fanciullo” e rileva come una sentenza del tribunale dei minorenni autorizzava “incontri monitorati tra il minore e il padre”, dopo che i due fanciulli erano stati affidati ai nonni materni. “Il tribunale – si legge nella sentenza – ritiene opportuno sottolineare la distinzione tra titolarità del potere e modalità di esercizio dello stesso”. Quello che per il giudice è mancato è il “rispetto dei principi fondamentali dell’agire amministrativo”. “Esaminate le risultanze istruttorie, non risulta dimostrato che l’amministrazione abbia esercitato il potere di cui è titolare con modalità compatibili con le garanzie costituzionali che assistono il diritto alla libertà personale e alla vita privata”. In particolare, il trasferimento “è stato eseguito senza un provvedimento, con modalità che non hanno consentito al trattenuto di sapere dove sarebbe stato condotto e quindi di comunicare tempestivamente la destinazione ai familiari”, e “tale operazione ha interferito negativamente con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo”, conclude il magistrato; da cui la decisione di accogliere il risarcimento del danno.

“Non c’è la necessità per la pubblica amministrazione di avere un altro ordine di trattenimento per trattenere una persona in Albania o in altro Cpr. Il punto è il trasferimento” per cui invece c’è il bisogno di un provvedimento scritto che, nel caso specifico, il tribunale ha verificato non esserci stato. “Una persona non è un pacco, gli devi dire dove lo stai portando, perché ce lo stai portando e gli devi dare il tempo di avvisare la famiglia”, osserva l’avvocato Crescini.

Di Costanza Zanchini