Dl Carburanti, ok Camera.Obbligo cartelli prezzi, multe più leggere
Dl Carburanti, ok Camera.Obbligo cartelli prezzi, multe più leggereRoma, 21 feb. (askanews) – Resta l’obbligo per i distributori di carburanti di esporre il prezzo medio regionale sulla reta non autostradale e il prezzo medio nazionale sulle autostrade, ma le multe per chi non lo rispetta sono attenuate. Creazione di un’app specifica da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy per consentire ai consumatori la consultazione dal telefonino dei prezzi medi, regionali o nazionali, e dei prezzi praticati dai singoli esercenti. Accisa agevolata sul gasolio utilizzato dai bus turistici della categoria Euro VI.
Queste le principali novità introdotte nel corso dell’iter alla Camera nel decreto legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Dopo il voto di fiducia espresso ieri, il decreto è stato approvato oggi in Aula con 155 voti a favore, 103 contrari e 3 astenuti, passa ora all’esame del Senato e deve essere convertito entro il 15 marzo.
Confermati il meccanismo di calo delle accise sui carburanti in corrispondenza di un maggior gettito Iva derivante dall’aumento del prezzo del greggio, il bonus trasporti fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici per le persone più fragili (con reddito non superiore a 20.000 euro), l’esenzione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privato per l’anno 2023, nel limite di 200 euro ciascuno.
Nello specifico, per quanto riguarda l’obbligo di esposizione dei prezzi medi, regionali e nazionale, il decreto prevede che le medie siano calcolate dal Ministero delle imprese sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. Con un decreto dello stesso Ministero verranno indicate le caratteristiche e le modalità di esposizione della cartellonistica sui prezzi.
La Camera ha modificato il decreto nella parte delle sanzioni, attenuandole. Si prevede l’applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro, anziché da 500 a 6.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio e dell’obbligo di comunicazione dei prezzi. La sospensione dell’attività da uno a trenta giorni ora è prevista solo nel caso che la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte consecutive nell’arco di 60 giorni e non è prevista in caso di violazione reiterata dell’obbligo di esposizione del prezzo medio.
Il decreto infine rafforza le attività del Garante della sorveglianza prezzi, prevedendo il raccordo e il coordinamento con organismi territoriali, quali gli uffici regionali dei prezzi, e una più fattiva collaborazione con l’Istat per l’utilizzo dei dati rilevati dall’istituto di statistica.