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Calcio, giudice: supplemento di indagini su Mancini e bandiera derby

| Redazione StudioNews |

Calcio, giudice: supplemento di indagini su Mancini e bandiera derbyRoma, 9 apr. (askanews) – Il Giudice Sportivo della Serie A ha chiesto alla Procura della Figc una relazione in merito al comportamento di Gianluca Mancini al termine dell’ultimo derby: il difensore giallorosso, nel post di Roma-Lazio, aveva sventolato una bandiera laziale con raffigurato sopra un topo. Nel comunicato diffuso da Gerardo Mastrandrea, il giudice ha sottolineato che la competenza a decidere sul caso è sua. Contestualmente, il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento di indagini per i cori sia dei tifosi laziali sia di quelli romanisti.



Per il difensore della Roma, a questo punto, è ancora possibile una sanzione, che può andare dall’ammenda alla squalifica, in funzione della gravità rilevata. “Il Giudice sportivo – è scritto nella nota – letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale, con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti del-la stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara:


cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo); coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversa-ria (35° primo tempo); coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discrimina-zione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo). Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico. Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine ad eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”