Balneari, Corte Ue: no indennizzo ai concessionari per costruzioni
Balneari, Corte Ue: no indennizzo ai concessionari per costruzioniBruxelles, 11 lug. (askanews) – La normativa italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. Lo afferma la Corte europea di giustizia, in una sentenza emessa oggi a Lussemburgo.
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale alla Corte europea da parte dal Consiglio di Stato italiano a seguito di un appello presentato dalla Società italiana imprese balneari (Siib). La Siib gestisce nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo uno stabilimento balneare sul quale aveva costruito una serie di opere. Al termine della concessione, al momento del rinnovo, queste opere costruite sul demanio sono state acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano, come previsto dal Codice di navigazione italiano. Di conseguenza, lo Stato ha imposto il pagamento di canoni demaniali maggiorati per le concessioni da rinnovare. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello della Siib, si è rivolto alla Corte europea di Giustizia per chiedere se la norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite su una spiaggia vengano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza del periodo di prova, per di più senza un indennizzo per il concessionario che le ha realizzate, rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento (articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
La Corte ha stabilito che la norma del Codice di navigazione non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché si applica a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano. Tutti gli operatori economici si trovano quindi ad affrontare la medesima preoccupazione, che è quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura per l’attribuzione di una concessione sapendo che, alla sua scadenza, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico. La sentenza chiarisce anche che questa norma specifica del Codice di navigazione non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano. La norma si limita infatti a prevedere che alla scadenza del periodo di concessione le opere non amovibili costruite dal concessionario siano incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di concessione.
Inoltre, la Corte puntualizza che l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte dello Stato, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Il principio di inalienabilità implica, infatti, che il demanio pubblico resti di proprietà dello Stato, e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, con una durata determinata, e sono, inoltre, revocabili. La Siib non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile, conclude la Corte.