Alfredo Cospito, il tribunale di sorveglianza conferma il 41bis per l’anarchico: ancora più pericoloso
Alfredo Cospito, il tribunale di sorveglianza conferma il 41bis per l’anarchico: ancora più pericolosoRoma, 23 ott. (askanews) – Confermata la detenzione al 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito. Il tribunale di sorveglianza della Capitale, in particolare, ha respinto un reclamo proposto dal difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini. Nel corso dell’udienza davanti ai giudici di via Triboniano la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo aveva espresso parere favorevole all’istanza ed alla sostanziale fine del regime di carcere duro. L’aumento degli attentati è coincidente non con l’applicazione del 41 bis ma con l’inizio dello sciopero della fame da parte di Cospito, tant’è che si esauriscono con l’ultimo attentato appena due giorni dopo la conclusione dell’iniziativa personale”. Lo scrivono i giudici del tribunale di sorveglianza della Capitale nel provvedimento che ha respinto il reclamo di Alfredo Cospito contro le ordinanze del ministro della giustizia che confermava il regime di carcere duro per il leader anarchico.
Rispetto alla protesta intrapresa da Cospito nei mesi scorsi e che lo aveva portato ad un grave stato di denutrizione, secondo il tribunale, “è evidente che la clamorosa iniziativa del pescarese abbia infuocato gli animi delle formazioni anarchiche e che soprattutto abbia reso Cospito una figura di ancor maggiore carisma all’interno del sodalizio”. Insomma – si sottolinea – Cospito “ha dimostrato particolare determinazione e per questo viene rispettato dai suoi sodali”. Quindi si chiarische che “qualsiasi strategia programmatica degli obiettivi da colpire, in un ambito associativo che propugna espressamente il metodo della lotta armata o l’avallo di azioni violente sono considerati nel suo contesto eversivo autorevoli ed insindacabili”.
Sempre a parere del tribunale “dall’incartamento processuale non emergono elementi concreti che possano giustificare una rivalutazione delle condizioni di legittimità dell’articolo 41 bis, quali già vagliate dalla Cassazione, ma semmai è dato rinvenire negli stessi pareri della Dnaa plurimi elementi di segno contrario attestanti la estrema pericolosità del Cospito e la persistente attività della Federazione anarchica informale”. “Per tale motivo ad avviso del tribunale non appaiono coerenti le conclusioni a cui è pervenuta la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo secondo cui dalla molteplicità dei canali decisionali si evincerebbe una ridotta pericolosità del Cospito, che invece è descritto come figura di vertice del movimento come desunto dalla stessa Dnaa attraverso il richiamo testuale della nota Direttore centrale della Polizia di prevenzione”.