Autonomie,servizio Bilancio del Senato rileva “criticità” in ddl
Autonomie,servizio Bilancio del Senato rileva “criticità” in ddlRoma, 16 mag. (askanews) – L’eventuale approvazione del disegno di legge Calderoli sull’autonomia regionale differenziata potrebbe comportare maggiori oneri di spesa sulle regioni e determinare “difficoltà” per le regioni con bassi livelli di tributi erariali. Ad analizzare i punti critici della proposta è un dossier che analizza la relazione tecnica allegata al ddl. Il dossier è prodotto dal servizio di bilancio del Senato, dove il provvedimento è attualmente all’esame della commissione Affari costituzionali, che avvierà martedì prossimo le audizioni.
Tra le osservazioni contenute nel dossier, appare significativa fra le altre quella che riguarda l’articolo 5 (“Princìpi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento”): “(…) pur premesso – scrivono i tecnici di palazzo Madama – che la norma reca disposizioni di principio, con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi, si segnalano, in linea generale, alcune criticità che potrebbero derivare dall’utilizzo delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale: nel caso di un consistente numero di funzioni oggetto di trasferimento potrebbe profilarsi l’eventualità di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali; le regioni più povere ovvero quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale potrebbero avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive; le risorse attribuite mediante compartecipazione sono influenzate dal gettito del tributo erariale che a sua volta dipende dal ciclo economico che caratterizza in un dato momento il Paese. In una fase avversa dell’economia è lecito aspettarsi una riduzione del gettito del tributo erariale e una riduzione delle risorse da compartecipazione in assenza di una sua rideterminazione; la compartecipazione sui gettiti dei tributi erariali limita i margini di manovra delle regioni rispetto agli effetti determinati dalle politiche di intervento del governo centrale sui medesimi tributi, salvo poter ricorrere ai propri spazi di autonomia tributaria. In altre parole, con le compartecipazioni le regioni non hanno quel margine di manovrabilità tipico dei tributi propri in quanto è assente la potestà di variazione dell’aliquota stabilita dallo Stato”. Altro passaggio critico del dossier del Senato riguarda l’articolo 8 (“Clausole finanziarie”). “(…) premesso che dal presente provvedimento non discendono direttamente oneri a carico della finanza pubblica – si legge – si segnala che tali effetti onerosi, come evidenziato dalla relazione tecnica, potranno concretizzarsi al momento della determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m). Ulteriori effetti onerosi potrebbero inoltre derivare nella fase successiva alla determinazione dei LEP, in sede di verifica su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché in sede di monitoraggio degli stessi”.