Banca Tercas, Corte Giustizia Ue respinge ricorso Banca Popolare Bari
Banca Tercas, Corte Giustizia Ue respinge ricorso Banca Popolare BariRoma, 20 dic. (askanews) – L’Unione non deve risarcire il danno asseritamente subìto dalla Banca Popolare di Bari a causa di una decisione della Commissione in merito alla misura di aiuto dell’Italia a favore di Banca Tercas. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue.
Nel 2013, la banca italiana Banca Popolare di Bari SpA (BPB) – informa la Corte in un comunicato – ha manifestato il proprio interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas (in prosieguo: la «Tercas»), un’altra banca italiana detenuta da investitori privati che era stata posta in amministrazione straordinaria a seguito di irregolarità accertate dalla Banca d’Italia. La manifestazione di interesse della BPB era tuttavia subordinata alla condizione che il deficit patrimoniale della Tercas venisse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, a carattere mutualistico, destinato a intervenire a titolo della garanzia legale dei depositi e che può anche sostenere, in maniera preventiva e volontaria, un membro posto in regime di amministrazione straordinaria. Nel 2014, il FITD ha deciso di coprire il deficit della Tercas e di concederle alcune garanzie. Dal 1° ottobre 2014 la BPB detiene l’intero patrimonio della Tercas. Con decisione del 23 dicembre 2015, la Commissione ha constatato che tale intervento del FITD a favore della Tercas costituiva un aiuto di Stato illegittimo concesso dall’Italia alla Tercas e ne ha ordinato il recupero. Con una sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. La Corte di giustizia ha confermato tale conclusione in una sentenza pronunciata il 2 marzo 2021 1. La BPB ha adito il Tribunale per ottenere la condanna dell’Unione europea al risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti a seguito dell’adozione della decisione della Commissione.
Con la sua sentenza in data odierna, il Tribunale respinge il ricorso della BPB. Il Tribunale ricorda che l’Unione deve risarcire i danni causati dalle sue istituzioni. L’insorgere della sua responsabilità dipende dal soddisfacimento di tre condizioni: una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione che conferisce dei diritti ai singoli, il verificarsi di un danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra detta violazione e il danno verificatosi. Per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale constata che l’articolo 107 TFUE, il quale definisce la nozione di «aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno», deve essere qualificato come norma preordinata a conferire dei diritti ai singoli, come la BPB in quanto beneficiaria delle misure di aiuto in questione che sono state erroneamente qualificate come aiuti di Stato e il cui importo è stato recuperato a seguito della decisione della Commissione del 23 dicembre 2015, che è stata annullata. Tuttavia, il Tribunale constata che il presupposto per l’insorgenza della responsabilità relativo all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale norma non risulta soddisfatto, in quanto l’irregolarità commessa della Commissione non è estranea al comportamento normale, prudente e diligente di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza in un contesto particolarmente complesso. Il Tribunale aggiunge, quanto all’esame dell’esistenza del nesso di causalità diretto, che il comportamento della Commissione non è la causa diretta e determinante del danno asseritamente subìto, che consisterebbe nella perdita di depositi e di clientela.