Come cambierà la Costituzione con la riforma “epocale” della giustizia varata dal governo
Come cambierà la Costituzione con la riforma “epocale” della giustizia varata dal governoRoma, 29 mag. (askanews) – Sette modifiche di articoli della Costituzione, con completa riscrittura del 104 e del 105, riguardanti il Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno delle toghe. Il disegno di legge costituzionale varato oggi dal Consiglio dei ministri e presentato dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal guardasigilli Carlo Nordio in conferenza stampa riguarda le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Sono 5 pagine che si propongono come riforma “epocale” del sistema giudiziario.
La questione più discussa in queste ultime settimane riguarda certamente la separazione delle carriere, tra giudici e pubblici ministeri. Il problema è risolto in poche righe nella “Bozza”. Le modifiche riguardano l’articolo 102 dell Costituzione, al primo comma, quando dopo le parole “ordinamento giudiziario” – si spiega – “sono aggiunte le seguenti: ‘le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti’”. Con la completa riscrittura dell’articolo 104 Costituzione si cerca in qualche modo di far digerire il colpo al mondo delle toghe. “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente – si chiarisce – Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”. E “ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”.
L’altro articolo della Costituzione che verrà cambiato sarà il numero 105. Verrà sostituito dal seguente – si aggiunge – “Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”. E poi “l’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato”.
Quindi “l’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte, e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.