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Cosa prevede il “Dl salva-casa” approvato dalla Camera

| Redazione StudioNews |

Cosa prevede il “Dl salva-casa” approvato dalla CameraRoma, 19 lug. (askanews) – Con 155 voti favorevoli, 79 contrari e 9 astensioni la Camera ha approvato il decreto ‘salva-casa’ su cui ieri l’Aula di Montecitorio aveva rinnovato la fiducia al governo. Il decreto passa ora all’esame del Senato per la conversione in legge che deve avvenire entro il 28 luglio.



Il provvedimento interviene sul testo unico in materia di edilizia introducendo importanti novità: sanatoria per lievi irregolarità edilizie, ma anche per “variazioni essenziali” con il superamento della doppia conformità e sanzioni ridotte; via libera ai micro appartamenti di 20 metri quadri; procedure semplificate per il cambio di destinazione d’uso, anche per locali al piano terra e seminterrati; possibilità di recuperare i sottotetti anche se non sono rispettate le distanze minime tra gli edifici; soglie di ‘tollerabilità’ per superfici, altezze e cubature che non rispettano il progetto. Secondo il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, si tratta della “prima risposta concreta alla ‘tassa sulla casa’ del progetto Von der Leyen. Misure che agevolano famiglie e pubbliche amministrazioni”. Secondo Pd, M5S e Avs, le misure rappresentano un condono e una deregulation selvaggia, destinata a cambiare in peggio il volto delle città e la qualità dell’abitare, consentendo alle persone di poter vivere in “loculi”. I deputati di Italia Viva e Azioni si sono astenuti ritenendo il decreto un passo avanti ma non sufficiente a sbloccare il settore e favorire interventi di rigenerazione.


Niente da fare, in questo provvedimento, per le norme su Milano, su cui al momento non ci sarebbe accordo nella maggioranza. Oggi Salvini ha buttato la palla in campo avversario puntando l’indice contro il sindaco Beppe Sala, che avrebbe criticato le diverse proposte della Lega senza presentare una sua proposta. Ecco le principali misure del decreto.


Sanatoria per difformità parziali e le variazioni essenziali – Per la regolarizzazione degli abusi viene superata la doppia conformità edilizia(ossia conformità alle discipline urbanistica ed edilizia vigenti sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda). Con le nuove regole è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda e la conformità edilizia al momento della realizzazione dell’intervento. Questo regime semplificato, inizialmente era previsto solo per le difformità parziali, poi con un emednamento della Lega è stato esteso alle ‘variazioni essenziali’ che includono, ad esempio, gli aumenti della cubatura. Sconti nelle sanzioni per la sanatoria – Per regolarizzare delle difformità è richiesto il pagamento di un importo non superiore a 10.328 euro, che si riduce a 5.164 euro se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanza sia al momento della realizzazione dell’intervento. Nella prima versione del decreto la sanzione poteva arrivare a oltre 30.000 euro.


Micro appartamenti – Possono ottenere l’abitabilità, in quanto soddisfani i requisiti igienico sanitari, i monolocali fino a 20 metri quadri (anzichè 28) per una persona mentre per due persone sono richiesti 28 metri quadri, anzichà 38. L’altezza minima interna dei locali passa da 2,70 a 2,40 metri. Cambio di destinazione d’uso della singola unità immobiliare – E’ sempre consentito all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto della normativa di settore, ferma restando la possibilità per gli stumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. È stata introdotta una disciplina uniforme per i cambi di destinazione d’uso, senza distinzione se con opere o senza. Locali al piano terra o seminterrati – E’ possibile il passaggio alla categoria residenziale, che è regolato dalla legislazione regionale e permette ai comuni di individuare le zone consentite. Sottotetti – Possono essere recuperati e diventare abitazioni. L’obiettivo della norma è quello di ‘”ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo”. Il recupero è consentito anche quando non c’è il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, Tollerabilità – il decreto introduce soglie di ‘tollerabilità’ per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, soglie che riguardano il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta. Le soglie sono del 2% delle misure previste nel titolo abitative per gli immobili superiori a 500 metri quadri, del 3% per gli immobili tra 300 e 500 metri quadri, del 4% tra i 100 e i 300 metri quadri, del 5% per gli immobili inferiori a 100 metri quadri. Con un emendamento in Commissione è stata inserita un’altra soglia, pari al 6% per gli immobili sotto i 60 metri quadri. Proroga per le demolizioni – Il Comune può concedere fino a 240 giorni di tempo dall’ingiunzione, anzichè 90, per la demolizione di un immobile abusivo qualora il residente dello stesso immobile abbia “serie e comprovate esigenze di salute” o versi in “stato di bisogno o in gravi situazioni di disagio socio-economico”. Più semplice effettuare interventi di efficientamento – Questi lavori nella singola unità immobiliare sono possibili anche in presenza di eventuali difformità nelle parti comuni del condomonio. Allo stesso modo, gli interventi di efficientamento nelle parti comuni di un edificio sono possibile anche in presenza di difformità nei singoli appartamenti. Edilizia libera – Il decreto amplia gli interventi che non hanno bisogno di autorizzazione. Rientrano in questa categoria la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette “VEPA”) in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola, comprese le cosiddette tende “bioclimatiche”. Sanatoria difformità in zone vincolate – Il decreto ha introdotto una sanatoria anche per gli interventi in zone soggette a vincoli che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali del 2006, pur essendo stati autorizzati dal Comune, non avevano il preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica.