Cosa prevede la legge sul “cibo coltivato”Roma, 16 nov. (askanews) – Via libera definitivo oggi dalla Camera dei Deputati con 159 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astensioni al testo del disegno di legge che reca “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, già approvato dal Senato il 19 luglio scorso. Ieri lo stesso ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, aveva ribadito che il Governo italiano notificherà la legge all’Europa “subito dopo la sua approvazione, come avvenuto in tante altre circostanze”, auspicando che úl’esempio italiano venga seguito a livello europeo, con lo stesso modello con il quale si scelse di evitare gli Ogm nel continente”.
Presentato dal Masaf e dal ministero della Salute, il Ddl riguarda il divieto “di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali” e si compone di sette articoli. Il divieto si basa su “un principio di precauzione” e all’articolo 2 sancisce che “è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”.
Inoltre, all’articolo 3 “per tutelare il patrimonio zootecnico nazionale”, il Ddl vuole contrastare anche il cosiddetto “meat sounding”, ovvero l’uso di denominazioni di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. E lo fa vietando l’uso di “denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria e nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali”. “Per rafforzare la logica primaria di salvaguardia della salute dei cittadini oltre che la dimensione produttiva nazionale”, in caso di violazioni, sono previste sanzioni amministrative e interdittive. Quelle pecuniarie vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo pari al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, nonché la confisca del prodotto illecito. L’applicabilità delle sanzioni è estesa a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. La sanzione massima non può eccedere comunque i 150.000 euro.
Vengono inoltre previste ulteriori sanzioni amministrative interdittive che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché prevedendo la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo di tre anni. Il monitoraggio delle attività connesse all’attuazione delle misure previste dalla proposta di legge, sarà effettuato nell’ambito delle attività di competenza del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute.
I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono le Autorità competenti per i controlli ed in particolare: i Nuclei di Antisofisticazione (NAS), il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela, della qualità e repressioni di frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza. Obiettivo del disegno di legge, spiega il Masaf, “è quello di assicurare un livello massimo di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare italiano, come insieme di prodotti che assumono una rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.