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Domani in Aula alla Camera Pdl su costi produzione agroalimentari

Domani in Aula alla Camera Pdl su costi produzione agroalimentariRoma, 8 apr. (askanews) – Approda domani in Aula alla Camera la proposta di legge 851-A recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. La Pdl contiene anche una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. La proposta di legge era stata presentata in prima lettura alla Camera il primo febbraio del 2023 da Davide Bergamini, Riccardo Molinari, Mirco Carloni, Francesco Bruzzone e Attilio Pierro. Ed era stata assegnata in sede referente in Commissione Agricoltura il 10 marzo del 2023: il 13 marzo scorso la Commissione Agricoltura della Camera ne ha concluso l’esame.



La Pdl, modificata nel corso dell’esame in sede referente, si compone di tre articoli e punta ad attribuire rilevanza ai costi di produzione per la determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell’ambito dei contratti di cessione. Inoltre, è prevista una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Infine, sono previste campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore. La finalità della proposta di legge “è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione”, anche alla luce del fatto che “la produzione agricola è caratterizzata anche da un’estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all’esposizione ai fattori meteorologici”.


L’articolo 1 introduce la definizione di “costi di produzione” come quei “costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali”. E prevede che questi costi vengano tenuti in considerazione sia nella definizione dei prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l’acquirente che nelle condizioni contrattuali definite nell’ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.


L’articolo 1 dispone anche che l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche all’acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi. L’articolo 2, delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.


Stabilisce inoltre i principi e i criteri direttivi a cui il decreto legislativo dovrà attenersi: sostenibilità ambientale, sociale ed economica; agevolazioni fiscali, sistemi premianti; incentivi per la costituzione di consorzi; assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia, Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale. L’articolo 3 prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del ministero dell’Agricoltura di concerto con il ministero delle Imprese e del made in Italy. Agli oneri, valutati in 500.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.