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Il Dl Superbonus è legge. Ecco tutto quello che prevede

| Redazione StudioNews |

Il Dl Superbonus è legge. Ecco tutto quello che prevede


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Roma, 5 apr. (askanews) – Con 94 voti a favore, 72 contrari e 2 astensioni il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto legge sui crediti relativi al superbonus e agli altri bonus edilizi. Il decreto, che è stato approvato ieri dalla Camera, è convertito in legge. Proroga al 30 settembre 2023 per il superbonus al 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari, possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per i lavori effettuati nelle zone sismiche e nei territori delle Marche colpiti da alluvione, per l’aliminazione delle barriere architettoniche, per gli interventi su immobili Iacp e delle Onlus, allungamento a 10 anni del periodo per portare in detrazione il 110%, anzichè in 4 o 5 come avviene ora. Per le banche, possibilità di convertire i crediti acquistati in Btp a dieci anni, qualora abbiano esaurito lo spazio fiscale per le compensazioni.

Sono queste le principali novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare al decreto legge sui crediti fiscali derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi. Con il voto di fiducia espresso oggi al Senato il provvedimento è stato convertito in legge. I voti a favore sono stati 94, quelli contrari 72, gli astenuti sono stati due. Ieri il decreto era stato licenziato dalla Camera. Per porre un freno all’aumento dei crediti legati ai bonus edilizi, ormai di difficile smaltimento, il decreto, approvato a metà febbraio dal Consiglio dei Ministri, ha vietato la possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese sostenute per i nuovi interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, superbonus, facciate. Resta comunque la possibilità per il proprietario dell’immobile di usufruire direttamente della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Nello stesso decreto approvato dal Cdm sono state previste tuttavia alcune deroghe al divieto, come nel caso di lavori con il superbonus per i quali sia stata già presentata la Cila o, nel caso dei condomini, sia stata anche adottata la delibera assembleare. Le modifiche parlamentari hanno poi introdotto ulteriori deroghe al divieto.

Ancora da definire, invece, l’annunciato strumento finanziario, di natura privatistica, per sbloccare lo stock dei crediti incagliati (per un ammontare stimato tra 15 e 19 miliardi), fermo nei cassetti fiscali delle imprese esecutrici dei lavori e dei cittadini proprietari di immobili oggetto di interventi. A questa ‘piattaforma’ dovrebbero partecipare banche, istituti finanziari e grandi aziende pubbliche. Intanto, dopo la moral suasion esercitata dal Ministero dell’economia e delle finanze, diverse banche hanno ripreso ad acquistare i crediti, tra cui Unicredit e Bpm. Di seguito le principali modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare.

Villette e case unifamiliari – Proroga al 30 settembre 2023 del superbonus edilizio al 110% nel caso in cui al 30 settembre dello scorso anno sia stato eseguito il 30% delle opere. Edilizia libera – Per i lavori che non richiedono permessi o altri titoli abilitativi (ad esempio il cambio di caldaie) si potrà continuare ad usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese sostenute per interventi per i quali al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) non siano stati versati acconti, a fronte di un’autocertificazione da parte del cedente il credito e da parte del cessionario che attesti l’avvio dei lavori prima di quella data.

Barriere architettoniche – è passato l’emendamento che deroga dallo stop allo sconto in fattura e cessione del credito le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Aree sismiche – La cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi relativi al superbonus continuano ad applicarsi per i lavori nelle aree classificate a rischio sismico alto o medio compresi in piani di recupero edilizio o di riqualificazione urbana, approvati dai consigli comunali prima del 17 febbraio e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico dei fabbricati. Territori alluvionati delle Marche – Possono continuare a usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura gli interventi effettuati su immobili situati nelle Marche danneggiatii dalle alluvioni del 2022 e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Iacp e Onlus – Resta la possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura anche per i lavori edilizi (diversi dal superbonus) effettuati su Iacp, edifici di Onlus e cooperative, a condizione che i componenti dei consigli di amministrazione non abbiano percepito compensi o indennità di carica. Varianti – Sono ammessi alla detrazione del 110% e possono utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura i progetti di variante alla Cila anche se presentati dopo 17 febbraio. Compensazione crediti-Btp – Le banche, le assicurazioni e le istruzioni finanziarie che hanno esaurito la loro capienza fiscale potranno utilizzare crediti fiscali 2022 derivanti da bonus edilizi per acquistare Btp con scadenza almeno decennale. Potrà essere utilizzato per l’acquisto dei titoli un ammontare di crediti fino al 10% di quelli scontati annualmente. I Btp, di emissione ordinaria, potranno essere sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2028 Norma ‘salva- crediti’ – Arriva la norma che ‘salva’ i crediti maturati nel 2022 e che il 31 marzo 2023 rischiavano di scadere per la mancata definizione del contratto di cessione con la banca e la relativa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato infatti previsto che la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito può essere effettuata anche se il contratto di cessione non sia stato concluso. Con un ‘comunicato-legge’ del Ministero dell’economia è stato quindi chiarito che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione a favore di banche e intermediari finanziari è stato concluso dopo tale data. Per accedere alla remissione in bonis è previsto il pagamento una tantum di 250 euro. Responsabilità in solido – I cessionari che acquistano da una banca i crediti derivanti da bonus edilizi sono esclusi dalla responsabilità solidale in caso di agevolazioni indebitamente percepite, se la banca ha rilasciato un atto di possesso della specifica documentazione sulle opere che attestano il credito. Detrazioni superbonus fino a dieci anni – In arrivo la possibilità, anche per i privati che hanno usufruito del superbonus senza cessione del credito o sconto in fattura, di spalmare in dieci anni il credito fiscale corrispondente, anziché in quattro o cinque anni. La norma è stata introdotta anche per consentire di usufruire a pieno dell’agevolazione fiscale a chi ha redditi più bassi e risulterebbe incapiente.