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Superbonus: FIMAA, necessario correttivo su tassazione plusvalenze

| Redazione StudioNews |

Superbonus: FIMAA, necessario correttivo su tassazione plusvalenzeRoma, 29 mag. (askanews) – “La tassazione delle plusvalenze degli immobili riqualificati grazie al Superbonus può avere pesanti ripercussioni sul mercato immobiliare”. Lo ha detto Maurizio Pezzetta, Vicepresidente Vicario di FIMAA Italia nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina con l’Onorevole Mauro Del Barba, Capogruppo di Italia Viva in Commissione Finanze alla Camera, che ha ascoltato con grande attenzione le proposte della Federazione, condividendone le preoccupazioni. “Siamo convinti che occorra introdurre dei correttivi o quantomeno delimitare in maniera puntuale il perimetro di applicazione della disposizione” ha spiegato Pezzetta.



La norma che ha introdotto la tassazione delle plusvalenze – ricorda la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari – è contenuta nell’ultima legge di Bilancio. La misura, che riguarda alcuni immobili che hanno usufruito del Superbonus, ha un periodo di applicazione estremamente lungo, dal momento che l’imposta si applica fino a 10 anni dall’ultimazione dei lavori. L’aliquota inoltre è del 26% e si calcola sulla plusvalenza maturata. “Tale misura impatterà inevitabilmente sul mercato immobiliare – ha spiegato ancora il Vicepresidente Vicario – e avrà ripercussioni negative non solo per chi vende l’immobile, ma anche per chi lo acquista”. Nel corso dell’incontro, il Vicepresidente Pezzetta ha anche sostenuto la necessità di modificare la norma che impone di specificare – negli atti notarili di compravendita di un immobile – l’importo del compenso percepito dell’agente immobiliare. “Quella misura risale al 2006, e serviva a contrastare l’evasione fiscale, ormai però è del tutto anacronistica. Esistono diversi strumenti, a iniziare dalla fatturazione elettronica, che permettono di raggiungere lo stesso obiettivo. Inoltre, tale disposizione lede la privacy e l’autonomia contrattuale, dal momento che la diffusione dell’ammontare del compenso può compromettere la libera contrattazione tra cliente e professionista. Peraltro – ha concluso Pezzetta – questo è l’unico caso in cui in un atto pubblico fra due parti contraenti viene indicato il compenso di un soggetto terzo, il professionista che ha fatto da mediatore”.